Lo studio offre consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale nelle seguenti aree tematiche: I genitori hanno, nei confronti dei figli, il diritto–dovere di mantenerli, educarli, istruirli e assisterli moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Quando la coppia coniugale entra in crisi, sovente accade che i genitori perdano di vista il benessere psico-fisico dei minori. Compito del professionista è quello di indirizzare e supportare il Genitore, anche attraverso il suggerimento di metodi di gestione e contenimento del conflitto e l’ausilio di esperti delle relazioni (ad esempio: psicologi e pedagogisti che lavorano in rete con il Legale), a riporre l’attenzione sui bisogni dei più piccoli. L’articolo 317 bis del codice civile prevede che i nonni abbiano diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni: lo studio supporta i familiari nella riattivazione delle relazioni, prediligendo strumenti non contenziosi di definizione della criticità e, se necessario, attivando le più opportune tutele giudiziali. Lo studio offre consulenza ed assistenza nelle pratiche di separazione personale tra i coniugi: quando la convivenza diventa intollerabile o si presentano circostanze tali di arrecare pregiudizio al benessere psico-fisico della prole, indipendentemente dalla volontà di uno dei due coniugi, l’affievolimento del vincolo matrimoniale può rivelarsi inevitabile. Prediligendo, in via prioritaria, un tentativo di definizione bonaria che possa sfociare in una separazione consensuale, mediante la messa in campo di tutte le risorse attivabili del nucleo (si pensi, sotto il profilo della cura della prole, a familiari o persone di fiducia che possano supportare i genitori o, sotto l’aspetto economico, ai benefici di welfare quali bonus e Assegno Unico Familiare, da poter equamente distribuire tra i genitori, così da attenuare quanto più possibile l’inevitabile impoverimento del nucleo a seguito della sua disgregazione). Lo studio assiste il cliente nelle seguenti procedure: Si rammenta che la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale (come avviene in caso di divorzio), che può essere in qualsiasi momento nuovamente confermato mediante riconciliazione, da formalizzarsi con apposita dichiarazione raccolta dall’Ufficiale di Stato Civile ed annotata in calce all’atto di matrimonio. Lo studio presta consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale anche in relazione alle pratiche di scioglimento (in caso di matrimonio civile) o cessazione degli effetti civili del matrimonio (nell’ipotesi di matrimonio concordatario), quando tra i coniugi la comunione spirituale e materiale non può essere mantenuta o ricostruita. A seguito dell’introduzione del c.d. “divorzio breve” la cessazione del vincolo matrimoniale può essere chiesta decorsi 6 mesi (in caso di separazione consensuale) ovvero 12 mesi (in caso di separazione giudiziale) dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale. Come la separazione, anche il divorzio (e le relative condizioni) può essere pronunciato a seguito di ricorso congiunto o di accordo di negoziazione assistita, oppure, in caso di disaccordo tra le parti, all’esito di ricorso in sede contenziosa. L’assegno divorzile in favore del coniuge può essere sostituito dal c.d. “assegno una tantum”: trattasi di un’attribuzione, in un’unica soluzione, mediante la corresponsione di una somma di denaro che non dovrà essere dichiarata ai fini IRPEF, oppure mediante il trasferimento di un bene immobile o di altro diritto reale. Per attuare la corresponsione una tantum è necessario l’accordo delle parti e un accertamento da parte del Tribunale circa la congruità della somma o del trasferimento (da giugno 2022, con l’entrata in vigore della recente Riforma del Diritto di Famiglia, sarà possibile validare questi accordi anche attraverso un accordo di negoziazione assista, certificato dai Legali). Trattasi di scelte importanti e strategiche, posto che la definitiva rinuncia all’assegno divorzile comporta anche la perdita del diritto alla pensione di reversibilità, nonché alla quota di TFR del coniuge in astratto tenuto alla contribuzione. Lo studio, anche eventualmente in rete con esperti contabili, supporta il cliente nelle determinazioni da assumere, mediante una preventiva ed accurata analisi economica e patrimoniale. Le condizioni di separazione o divorzio sono sempre modificabili dal Tribunale, su richiesta della parte che ne ha interesse, qualora intervengano nuove e rilevanti circostanze in fatto e/o di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti furono consensualmente concordati tra le parti o assunti dal Giudice (si pensi ad un significativo miglioramento o peggioramento delle condizioni economiche dell’uno o dell’altro coniuge, alla sopravvenienza di figli o di una malattia invalidante o, ancora, a particolari esigenze dei Minori). Qualora insorgano tra i genitori controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è possibile rivolgersi nuovamente al Tribunale, per l’adozione dei provvedimenti più opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il Giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614 bis 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Si tratta di accordi con i quali una coppia definisce le regole della propria convivenza (c.d. more uxorio), mediante la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e di taluni rapporti personali, anche disciplinando le conseguenze patrimoniali derivanti dalla cessazione della convivenza. Possono essere stipulati da coppie che, legate da vincolo affettivo, decidono di convivere stabilmente. Sono una formazione sociale regolata dalla c.d. Legge Cirinnà costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. La crisi separativa degli uniti civilmente può dar luogo a contenzioso sugli aspetti personali e patrimoniali della coppia. Anche il rapporto tra le coppie di fatto (o more uxorio), non sposate o unite civilmente, può cessare: in questo caso è necessario risolvere le questioni relative ai figli, alla casa familiare ed a rapporti patrimoniali e personali della coppia. Lo studio, come nelle ipotesi di separazione e divorzio, supporterà il cliente nella prioritaria ricerca di soluzione consensuali ed eque e, se ciò non fosse possibile, assisterà il cliente nella più opportuna procedura giudiziale. La separazione dei beni I coniugi possono decidere che ciascuno di essi conservi la titolarità e la gestione esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, fatta salva la possibilità di avere beni in comproprietà, qualora siano acquistati congiuntamente. La scelta del regime di separazione deve essere espressa: 1) nell’atto di celebrazione del matrimonio sia civile che concordatario; 2) prima del matrimonio mediante convenzione redatta innanzi al notaio per atto pubblico. La comunione dei beni È questo il regime patrimoniale legale della famiglia che si instaura al momento del matrimonio qualora i coniugi non dichiarino espressamente una diversa volontà. Entreranno così a far parte della comunione legale tutti i beni acquistati durante il matrimonio, salvo eccezioni espressamente previste ex lege. È data ai coniugi, in qualsiasi momento della vita coniugale, la facoltà di modificare il regime patrimoniale originariamente scelto, in relazione alle loro esigenze e necessità. Nel caso di separazione personale la comunione tra coniugi si scioglie: qualora i coniugi non rinvengano un accordo circa criteri e modalità di divisione del patrimonio oggetto della comunione, potranno rivolgersi al Giudice per ottenerne lo scioglimento e l’attribuzione in natura della quota di competenza. Il Fondo patrimoniale: attraverso la costituzione del fondo patrimoniale i coniugi (o i componenti dell’unione civile omosessuale) vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. L’atto costitutivo deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascritto nei registri immobiliari e dei beni mobili soggetti a registrazione, in difetto verrà meno l’opponibilità del fondo ai creditori; Il Trust: è uno strumento avente quale finalità quella di separare dal patrimonio di un soggetto alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, attraverso il loro affidamento e la loro gestione a una persona (cd. “trustee”) o ad una società professionale (cd. “trust company”). Quando la condotta del coniuge o del convivente sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, può essere richiesta al Giudice competente l’adozione di un provvedimento urgente, volto a far cessare detta condotta. A titolo esemplificativo il Giudice può: ordinare la cessazione della stessa condotta, disporre l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievoleprescrivendogli di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (lavoro, domicilio dei familiari, luoghi di istruzione), disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il Giudice può anche disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei predetti provvedimenti, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato (detraendola dalla retribuzione). Il codice civile prevede, con riferimento alla filiazione matrimoniale, le seguenti azioni c.d. imprescrittibili: l’azione di reclamo ex art. 239 c.c., con la quale l’interessato può richiedere lo status di figlio nato nel matrimonio allorquando non gli venne attribuito alla nascita per le ragioni indicate tassativamente nell’art. 239 c.c.; l’azione di contestazione ex art. 240 c.c., volta al contrario rimuovere lo status di figlio, in alcune tassative ipotesi, su iniziativa di chi risulta genitore o di chi vi abbia comunque interesse, ivi compreso il figlio. Il figlio che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può essere tale a seguito di sentenza del Tribunale che, accertato il legame biologico, dichiara lo “status” di figlio. Questa azione può essere proposta, in tempi o modi differenti, dal genitore che ha riconosciuto, dal figlio stesso, oppure dal Pubblico Ministero. L’accoglimento di tale azione consente al figlio inizialmente non riconosciuto di godere dei medesimi diritti del figlio “legittimo”. Al contrario, l’azione di disconoscimento rappresenta un diverso rimedio giudiziale che ha la finità di ottenere una sentenza giudiziale di accertamento in merito al fatto che la persona che si riteneva discendere da un’altra, in realtà, non è legata alla stessa biologicamente. E’ una dichiarazione unilaterale ed irrevocabile, avanti all’Ufficiale di Stato Civile, con la quale una persona dichiara di essere padre o madre di un’altra persona. Detta dichiarazione viene inserita sull’atto di nascita. Per l’ipotesi di disaccordo del Genitore che, per primo, ha compiuto il riconoscimento (o comunque di differenti risultanze pubblicistiche), sarà necessario promuovere un’azione giudiziale volta a far emergere la verità biologica e, per l’effetto, a contestare la legittimità dello status risultante dall’atto di nascita.
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