Lo studio offre consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale nei seguenti ambiti: Nel 1989 venne approvata la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia, retificata in Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176. Essa, oltre a contenere una serie di affermazioni di principio, impone agli Stati membri di attivarsi concretamente affinché al minore venga riconosciuta un’assistenza effettiva, che tenga conto della sua condizione di fragilità ed unicità. La Convenzione, replicata nelle più rilevanti norme di diritto interno, sancisce una serie di diritti quali: il diritto innato alla vita, a conservare l’identità, la nazionalità, il nome e le relazioni familiari, a non essere separato dai genitori, salvo che tale separazione sia nell’interesse superiore del fanciullo, il diritto alla bigenitorialità, il diritto a formarsi una propria opinione, alla libertà di espressione, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il diritto all’educazione, al riposo, allo svago ed al gioco, il diritto ad essere protetto da ogni forma di sfruttamento ed il diritto a preservare il benessere psico–fisico. Sovente e non sempre consapevolmente ed a volte per causa di forza maggiore, i genitori non assolvono, come dovrebbero, al ruolo di principale “care giver” del minore. L’Ordinamento risponde a tali carenze con vari strumenti di tutela del minore, tra i quali i procedimenti avanti il Tribunale dei Minorenni ai sensi degli artt. 330 – 333 c.c., finalizzati alla declaratoria di limitazione o decadenza responsabilità genitoriale, a seconda della gravità della condotta, con l’obiettivo primario di tutelare i figli, appunto nel caso di violazione dei doveri o abuso dei poteri da parte dei genitori nei loro confronti ogni volta in cui, da simili condotte, possano derivare gravi pregiudizi in capo ai minori stessi. La decadenza della responsabilità genitoriale è disposta dal Giudice qualora il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti, o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il Giudice può anche disporre l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare (prevendo, ad esempio, un collocamento etero-familiare o comunitario), ovvero l’allontanamento del genitore o del convivente che abusi o maltratti il minore. Il genitore decaduto dalla potestà sui figli potrà vedere e frequentare i minori solo alla presenza di educatori e/o assistenti sociali e comunque in luogo protetto e con le modalità previste dal Giudice. La limitazione della responsabilità genitoriale è disposta dal Giudice quando la condotta di uno dei genitori o di entrambi i genitori non sia così grave da dare luogo alla pronuncia di decadenza, ma appaia comunque pregiudizievole per il figlio. In questi casi il Giudice, secondo le circostanze, adotta i provvedimenti limitativi che ritiene convenienti nel superiore interesse del minore (a titolo esemplificativo: affido del Minore all’Ente, monitoraggio dell’Ente, percorsi di sostegno alla genitorialità). Si ricorda che la competenza relativa alla trattazione di questi procedimenti è del Tribunale ordinario se è già pendente avanti a questo una causa di separazione, di divorzio o di filiazione. Viceversa, in difetto di pendenza di una di queste azioni, la competenza è radicata avanti al Tribunale per i Minorenni. Lo studio offre consulenza ed assistenza in questo tipo di procedimenti, anche supportando il Genitore, se necessario con l’ausilio di una rete di professionisti esperti in ambito psico-sociale, ad acquisire consapevolezza del problema che ha dato luogo al procedimento e ad adottare strategie di maturità e crescita, finalizzate a riappropriarsi del ruolo genitoriale. Il ruolo del legale, sovente, è anche quello di sollecitare, nell’interesse di uno dei due genitori, provvedimenti limitativi o di decadenza verso l’altro genitore, nel supremo interesse del Minore, oppure ancora quello di offrire al Giudice minorile una vision differente rispetto ai contenuti di una segnalazione da parte del Servizi Tutela Minori, che tenga conto anche delle risorse e degli elementi di positività del genitore o del nucleo, cosicché il Tribunale possa giungere ad un provvedimento su misura per quel minore e la sua famiglia, preservando, ove possibile, la continuità affettiva. Amministrazione dei beni del minore: i genitori, quali rappresentanti legali ed amministratori del patrimonio del minore, hanno il dovere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione nell’interesse del predetto; per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere richiesta l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Eredità in favore dei minori: quando un minore sia beneficiario di un’eredità, spetta ai genitori accettare o rinunciare alla stessa – in nome e per conto figlio, necessariamente con beneficio d’inventario e con preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare. Donazione in favore di un minorenne: l’ordinamento prevede la facoltà di effettuare donazioni in favore di minori, purché l’interesse di quest’ultimi sia valutato positivamente dal Giudice Tutelare. Pensione di reversibilità: è la quota di pensione di cui era titolare il defunto riservata ai minori d’età.
Ti posso aiutare?
(+39) 0341.1653006
(+39) 339.5609446
zaira.pagliara@studiolegale-pagliara.it
zaira.pagliara@lecco.pecavvocati.it
Oppure compila il modulo per essere ricontattato
dichiaro di aver letto e ben compreso Informativa Privacy & Cookies ex art. 13 GDPR
Invia