L'Avv. Zaira Pagliara è un’esperta formatrice nell’ambito dei c.d. (Alternative Dispute Resolution – ADR) quali mediazioni, negoziazioni assistite ed arbitrati, con varie pubblicazioni scientifiche sul tema: L’Avv. Zaira Pagliara esercita professionalmente l’attività di mediatore civile e commerciale dal 2015, attualmente presso l’Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 1058 ROM AccademiADR s.r.l. con sedi a Bergamo, Lecco, Como, Monza e Milano e presso L’Organismo Forense presso l’Ordine degli Avvocati di Lecco. Tali strumenti permettono di giungere, attraverso un articolato lavoro di esplorazione e comprensione del conflitto, ad una soluzione pacifica e stragiudiziale delle controversie, senza la necessità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, con conseguenti e conL’importanza e la validità di queste procedure sono state oltremodo avvalorate nel nostro ordinamento dall’introduzione dell’obbligatorietà, in alcune materie, di ricorrere a detti strumenti alternativi prima di poter adire l’Autorità Giudiziaria, a pena di improcedibilità dell’azione giudiziaria. La mediazione civile in pillole La mediazione civile commerciale è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria, nella quale un mediatore imparziale, indipendente e neutrale aiuta le parti a trovare un accordo per la risoluzione delle controversie anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. La mediazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere le controversie perché: Il procedimento di Mediazione è disciplinato dal regolamento dell'Organismo di mediazione. Vantaggi della mediazione nelle transazioni commerciali 1) Tempi rapidi I tempi dello svolgimento del procedimento di mediazione sono estremamente rapidi. Basti pensare che all’atto di presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda. Il procedimento di mediazione ha un una durata non superiore a tre mesi; 2) Obbligo di riservatezza 3) Efficacia esecutiva dell'accordo di mediazione 4) Vantaggi economici 5) Qual è il compito del mediatore? Un mediatore aiuta le parti a conciliare una lite, con l’ausilio tecniche di media – negoziazione, apprese durante un lungo e mirato percorso di formazione specifica. Il mediatore aiuta le parti a comunicare reciproci interessi, bisogni ed emozioni. Ciò al fine di tentare di condurre le parti medesime verso soluzioni pratiche e di buon senso a problemi giuridici e relazionali, che possano essere durevoli e di reciproca soddisfazione e riducano i danni collaterali di una lite. Il mediatore amministra la procedura di mediazione, ne garantisce la riservatezza e crea valore aggiunto alla negoziazione, anche proponendo ipotesi di accordo (può, ad esempio, formulare una proposta di mediazione). Il mediatore non giudica, è neutrale, imparziale ed equidistante rispetto alle parti ed al loro conflitto. Litigare spesso è inevitabile: il mediatore semplicemente aiuta le parti a “litigare” in maniera costruttiva, conducendole verso un mondo di soluzioni possibili, che possano portare a vantaggi reciproci, valorizzando tutte le possibili risorse in gioco. 6) E’ obbligatorio partecipare a una procedura di mediazione? Nessuno è obbligato a sedersi al tavolo della mediazione: il presupposto del procedimento è infatti la volontarietà. Tuttavia in alcune materie, da sempre caratterizzate da un alto tasso di litigiosità anche a causa degli spiccati aspetti emotivi che le caratterizzano, il Legislatore, evidentemente nella consapevolezza che tali aspetti in giudizio non trovano composizione ma, nella più parte dei casi, vengono portati all’esasperazione, generando ulteriori conflitti, richiede alle parti di impegnarsi fattivamente in un tentativo di composizione amichevole della controversia, mediazione l’ausilio del mediatore. L’articolo 5 del D.Lgs. 28/2010, infatti, prevede la c.d. mediazione obbligatoria nelle liti avanti ad oggetto condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione, comodato, patti di famiglia, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o altri mezzi di pubblicità, contratti assicurativi, finanziari e bancari, patti di famiglia, oppure quando la mediazione sia disposta in corso di causa del Giudice. Ciò significa che la causa non può essere iniziata (o proseguita nell’ultimo caso) senza l’esperimento di un tentativo obbligatorio di mediazione. Chi ha interesse a coltivare una domanda giudiziale, in questi casi, deve pertanto preventivamente tentare di risolvere il conflitto mediante il deposito di una domanda di mediazione presso un organismo accreditato: in mancanza, la sua domanda giudiziale viene dichiarata improcedibile. Anche per chi è destinatario di un invito a partecipare alla mediazione (e che dunque, nell’eventuale processo, avrebbe interesse a resistere alla domanda giudiziale), il Legislatore ha previsto delle sanzioni processuali per l’ipotesi di rifiuto a prescindere di un tentativo bonario di pacificazione del conflitto: l’articolo 8 del D.Lgs. 28/2010 prevede infatti che il Giudice, nei casi di mediazione obbligatoria, condanna colui che non ha partecipato al procedimento di mediazione, in assenza di giustificato motivo, al versamento all’aentrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. È inoltre previsto, dalla medesima norma, che dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e, secondo quanto affermato dalla più recente Giurisprudenza, ciò può costituire fonte di responsabilità aggravata ex art. 96 III comma del citato codice. Sanzioni, queste ultime, che il Giudice può peraltro applicare anche nei casi di c.d. mediazione facoltativa, ovvero in tutte le altre materie non ricomprese tra quelle sopra indicate. Dette sanzioni interessano anche la Pubblica Amministrazione, eventualmente destinataria di una domanda di mediazione in tema di diritti disponibili, la quale oltretutto, secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 9 del 10.08.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, in tema di Linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali, deve procedere ad una valutazione in concreto circa la convenienza a partecipare al procedimento, provvedendo, ove non intenda intervenire, a formalizzare con specifico atto la scelta operata sulla base della propria discrezionalità e, ove ritenuto opportuno, comunicando tale scelta all’Organismo di Mediazione, anche eventualmente previa motivata richiesta di parere all’Avvocatura di Stato (“si evidenzia l’opportunità che l’amministrazione formuli motivata richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato, esponendo le proprie valutazioni sulla controversia, nei casi in cui il tentativo di transazione riguardi controversie di particolare rilievo, dal punto di vista della materia che ne costituisce l’oggetto o degli effetti in termini finanziari che ne potrebbero conseguire anche in riferimento al numero di controversie ulteriori che potrebbero derivarne”) Il partecipare o meno al procedimento di mediazione non può che essere il frutto di una scelta consapevole, anche degli scenari processuali che potenzialmente attendono le parti che intendono rimettere al Giudice la definizione dei torti o delle ragioni. La consapevolezza più importante acquisita dall’esperienza di mediazione, tuttavia, é che la stessa costituisce la vera e ultima occasione per le parti di decidere autonomamente e in maniera riservata come risolvere un problema, senza attendere per un tempo non sempre prevedibile una soluzione imposta e, inevitabilmente, non soddisfacente per una delle due parti, che rimarranno contrapposte. Il motto della mediazione, al contrario, è: non più io contro di te, bensì insieme contro il problema!
L’istituto della mediazione è uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in modo semplice ed efficace, senza formalità di procedura.
Se la mediazione si conclude positivamente, le parti sottoscrivono un accordo che, se sottoscritto anche dai propri legali di fiducia, assume il valore di titolo esecutivo.
In caso contrario le parti potranno poi rivolgersi al giudice ordinario.
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