Tutela della persona e delle fragilità

Lo studio offre consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale nei seguenti ambiti: 

  • Amministratore di sostegno: qualora vi sia infermità o menomazione fisica o psichica della persona che comporti l’impossibilità a provvedere ai propri interessi, il Giudice Tutelare nomina un amministratore di sostegno nell’esclusivo interesse dell’amministrando. La nomina potrà contenere i necessari provvedimenti urgenti, anche adottati d'ufficio per la cura della persona e per la conservazione e amministrazione del suo patrimonio ed indicare gli elementi essenziali: le generalità del beneficiario, la durata e l'oggetto dell'incarico, la delimitazione degli atti che devono essere compiuti con l'assistenza dell'amministratore di sostegno o da questi posti in essere in nome e per conto dell'interessato. Ben definiti devono essere i limiti periodici delle spese quotidiane o comunque da sostenersi nell'interesse del beneficiario in considerazione anche dalla sua disponibilità economica; l'affidamento della gestione del patrimonio, impone altresì all’amministratore di sostegno l'obbligo di rendicontazione periodica, attraverso la quale informare il Giudice Tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale dell'assistito. Le decisioni fin dall'inizio assunte possono essere modificate e integrate sempre tenendo conto della sua situazione e di eventuali, insorte nuove priorità. La scelta dell'amministratore di sostegno è primariamente orientata verso il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, padre/madre, figlio o fratello/sorella, quindi familiari stretti o parenti e affini, nonché nell'ipotesi particolare di soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di criticità, il Giudice nomina una persona estranea alla cerchia familiare (usualmente professionisti iscritti nell’apposito elenco presso il Tribunale).
  • Interdizione: l’interdizione è pronunciata dal Tribunale allorquando ricorrano infermità di mente, abitualità della detta infermità, incapacità del soggetto di provvedere ai propri bisogni, necessità di assicurare un’adeguata protezione alla persona. In tal caso, viene nominato un tutore.
  • Inabilitazione: l’inabilitazione è pronunciata dal Tribunale allorquando ricorrano una delle seguenti condizioni: infermità di mente non grave, prodigalità, abuso di bevande alcoliche o stupefacenti, sordità o cecità. In questa ipotesi, verrà nominato un curatore.
  • Cambio sesso: la rettifica del sesso avviene in forza di una sentenza emessa dal Tribunale che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.

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