Tutela penale della famiglia

Lo studio offre assistenza anche nei seguenti ambiti al soggetto indagato in sede penale per reati legati alla sfera domestica e familiare, oppure al soggetto che si ritenga vittima degli stessi, sin dalla fase di redazione e presentazione della denuncia-querela o di attivazione delle misure di protezione.

 

  • Maltrattamenti in Famiglia e Stalking

Si tratta di un reato caratterizzato dall’abitualità e costituito da una serie di fatti, commissivi od omissivi, che acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo. Ai fini della configurabilità del reato è necessaria una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa.

Lo stalking familiare si concretizza in un comportamento assillante e invasivo della vita del convivente, mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive nei suoi confronti tali da minacciarne la quotidianità, determinanti un perdurante stato d’ansia o paura che ingeneri un fondato timore per la propria incolumità o di altri, con i quali si è legati da relazione affettiva, oppure determini l’alterazione di abitudini di vita.

 

  • Violazione di Obblighi di Assistenza Familiare

L’articolo 570 del codice penale punisce colui che, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge. La norma punisce altresì colui che malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge, oppure fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Recentemente è stato altresì introdotto l’art. 570 bis c.p., che punisce il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

 

  • Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

L’articolo 388 del codice penale punisce colui che elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Può accadere che uno dei due genitori non si attenga alle statuizioni pronunciate dal Giudice civile in sede di separazione o di divorzio: a determinate condizioni, alla tutela civilistica, si affianca anche quella penale.

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